sabato 17 novembre 2007

Esenzione dalla tassa di proprietà

L’art. 63 del collegato fiscale alla finanziaria 2000 (legge n.342 del 21/11/2000), il comma primo prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui compiono il 30° anno di costruzione.

Tutti i veicoli costruiti o immatricolati entro il 3 1/12/1976 hanno diritto all’agevolazione.
Sono assoggettati in caso di utilizzazione sulla pubblica via ad una tassa di circolazione forfetaria di euro 25,82 annui per gli autoveicoli e di euro 10,33 annui per i motoveicoli, da versare salvo disposizioni diverse sul c/c n.970400 tasse automobilistiche specificando come causale del versamento la legge pocanzi citata.

Si riscontra anche una notevole riduzione delle tasse nei passaggi di proprietà degli autoveicoli ultratrentennali. Per i veicoli decorsi 20 anni dalla loro costruzione e certificati come storici. Potranno usufruire degli stessi privilegi degli ultra trentennali (comma secondo) a seconda della regione di appartenenza del proprietario.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Buongiorno, sono residente a Palazzuolo sul Senio (FI)e proprietaria di un Suzuki Santana 1.0 del 1988 in buono stato. Vorrei sapere se posso iscriverrmi al Vostro Club, essendo residente fuori regione, e se posso avere diritto alle agevolazioni di bollo e assicurazione menzionate nel Vostro sito. Grazie

Anonimo ha detto...

Buongiorno, possiedo un paio di moto con più venti anni, volevo sapere se iscrivendole al vostro registro posso ottenere le agevolazioni sul "bollo".
grazie

Anonimo ha detto...

Salve non trovo un vostro cellulare grazie